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Violazione del Codice della strada per eccesso di velocità
Cassazione civile, sentenza 23/7/2018, n. 19486: mancata identificazione della identità del conducente effettivo autore

Respinta l?opposizione di una donna a cui è stato affidato il veicolo ? di proprietà di una nipote ? e che viene indicata come responsabile della violazione del Codice della strada per «eccesso di velocità». Decisiva è ritenuta, in particolare, la mancata identificazione della «identità del conducente effettivo autore» del fatto accertato dalla Polizia stradale. I giudici precisano che «il veicolo si trovava nella piena disponibilità della zia» e quindi «incombeva su di essa l?onere di fornire alla Polizia stradale gli elementi per risalire all?identità dell?effettivo conducente cui era passata, al momento della commissione dell?infrazione, la momentanea disponibilità materiale del veicolo», mentre ella, invece, «non ha negato di trovarsi alla guida, ma ha semplicemente asserito di non ricordare chi fosse al volante». La donna decide di contestare ancora il provvedimento ufficializzato dalla Prefettura, e così presenta ricorso in Cassazione, spiegando che «l?essere affidatari del veicolo non vuol dire di per sé essere autori materiali della violazione». La proprietaria del veicolo ha provveduto a dichiarare che il veicolo sanzionato era stato posto nella disponibilità» della zia, a cui però, in qualità di affidataria del veicolo, «la legge non assegna le stesse possibilità che ha assegnato al proprietario». Di conseguenza, la zia «ha la possibilità di dimostrare di non essere l?autore materiale dell?illecito indicando esattamente l?autore materiale, ma non potrà dichiarare», spiegano i Giudici, «di non essere l?autore dell?illecito ed omettere (come può fare il proprietario del veicolo) di indicare chi sia stato l?autore dell?illecito». Confermate in toto le sanzioni (multa, sospensione e decurtazione dei punti della patente) adottate nei confronti della zia quale affidataria del veicolo. Consulta la sentenza n. 19486/2018, cassazione civile

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