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Intercettazioni: identificazione degli interlocutori
Cassazione penale, sentenza 20/7/2018, n. 34125: sufficienti le dichiarazioni degli agenti ai fini del riconoscimento vocale

Il caso. La Corte d?Appello di Firenze confermava la condanna di prime cure inflitta ad un imputato per il reato di cui agli artt. 73 t.u. stupefacenti, 4 l. n. 146/2006 (Circostanza aggravante in tema di crimine organizzato transnazionale ) e 61, comma 2, c.p. (Circostanze aggravanti comuni). In particolare, la condotta contestata consisteva nell?utilizzo di tre distinte utenze cellulari per i rapporti relativi alla consegna di stupefacente. Il ricorrente deduce la mancanza di un suo riconoscimento vocale, che risultata essere stato effettuato solo informalmente da parte degli agenti di polizia giudiziaria in sede di giudizio. La Corte ribadisce il principio secondo cui, ai fini dell?identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci degli imputati, così come ogni altra circostanza o elemento a sostegno di tale riconoscimento, mentre incombe sulla parte che contesti lo stesso l?onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario, desumibili dagli atti del processo in considerazione del rito abbreviato, non essendo indispensabile procedere ad accertamento tecnico, proprio in considerazione degli elementi di conferma delle affermazione della polizia giudiziaria. Non avendo il ricorrente fornito idonei elementi in tal senso, la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Consulta la sentenza n. 34125/2018, Cassazione penale

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