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Insegne di esercizio: trattamento diverso rispetto agli impianti pubblicitari
Consiglio di Stato, sentenza 28/6/2018, n. 3974: le insegne di esercizio posizionate parallelamente al senso di marcia sono esonerate dal rispetto delle normali distanze minime previste dal C.d.S.

Il caso. Una ditta ha proposto con successo ricorso contro la revoca dell'autorizzazione all'installazione di una insegna di esercizio adottata dall'Anas.
Anche se l'insegna risulta essere stata posizionata ad una distanza inferiore a 250 metri da un incrocio nulla osta alla sua installazione. Sia l'art. 23 del C.d.S. che il relativo art. 51 del regolamento specificano che le insegne di esercizio, utili per indicare la dislocazione fisica di una attivitā produttiva, godono di un trattamento diverso rispetto agli impianti pubblicitari, specialmente se sono posizionate parallelamente al senso di marcia dei veicoli.
L'art. 51/5° d.P.R. n. 495/1992 specifica che non si applicheranno le norme sulle distanze minime a condizione che le insegne siano posizionate Ģin aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, semprechč siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codiceģ.
Consulta la sentenza n. 3974/2018, Consiglio di Stato

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