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Omessa contestazione immediata: annullata l'ingiunzione per eccesso di velocità rilevato dal telelaser
Trib. Torino, sentenza 5/6/2018, n. 2795: insufficiente la motivazione del verbale, la pattuglia ben poteva fermare il trasgressore

Annullata l?ingiunzione dopo la sentenza n. 18156/2017 della Corte di Cassazione. L?eccesso di velocità rilevato dal telelaser non risulta contestato subito dagli agenti, mentre l?apparecchio consente di conoscere l?andatura del veicolo a 610 metri di distanza. Insufficiente la motivazione del verbale che per spiegare perché l?auto non è stata fermata subito rimanda alle deroghe consentite per gli autovelox e gli altri strumenti tali da non richiedere la presenza in loco degli operatori. Accolto il ricorso dell?automobilista, la velocità della macchina, oltre 110 chilometri l?ora contro i 50 consentiti, è rilevata in avvicinamento e dunque la pattuglia ben poteva fermare il trasgressore. L?apparecchio non rientra fra quelli ex art. 4 del decreto legge 121/02 per i quali si può fare a meno della contestazione immediata perché l?accertamento avviene da remoto e l?infrazione viene rilevata quando il veicolo è già transitato o in modo automatico senza la presenza dell?agente. Consulta la sentenza n. 2795/2018, Tribunale di Torino

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