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Escluso dal concorso in polizia per un tatuaggio
Tar Torino, sentenza 19/4/2018, n. 461: sì al risarcimento danni

Il caso. Un partecipante ad un concorso pubblico per il reclutamento di agenti della Polizia di Stato; dopo aver superato le prove scritte e la prova fisica viene dichiarato non idoneo, a causa della presenza di un tatuaggio in zona non coperta dalla divisa, già per altro parzialmente rimosso. Il ricorrente impugna il provvedimento. L'amministrazione riconvoca il ricorrente per concludere le prove fisiche, poi lo dichiara idoneo con riserva in attesa della pronuncia di merito. Superata la prova attitudinale, viene approvata la rettifica della graduatoria e l'interessato viene utilmente collocato; viene poi chiamato a frequentare il corso di formazione per allievi e agenti della Polizia di Stato. L'amministrazione annulla in autotutela il provvedimento di esclusione dal concorso e dichiara l'interessato vincitore del concorso, inserendolo in graduatoria. La persona interessata presenta successivamente ricorso e chiede la condanna del Ministero dell'Interno alla ricostituzione della carriera, alla restitutio in integrum e al risarcimento dei danni conseguenti all'illegittimo ritardo nell'assunzione avvenuta dopo oltre un anno da quella che doveva essere la data corretta. Il giudice accorda il diritto alla ricostituzione della carriera, ora per allora, agli effetti giuridici; esclude la restitutio in integrum; risarcisce il danno riferito alle differenze retributive non conseguite. Consulta la sentenza n. 461/2018, Tar Torino

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