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Prove spirometriche con esiti differenti
Cassazione penale, sentenza 28/6/2018, n. 29500: valida la rilevazione del tasso alcolemico effettuata con lÂ’alcooltest anche nel caso in cui la prima prova abbia dato un risultato inferiore alla seconda

E? valida la rilevazione del tasso alcolemico effettuata mediante l?alcooltest anche nel caso in cui la prima prova spirometrica abbia dato un risultato inferiore alla seconda, dovendosi escludere che la curva di assorbimento dell?alcol nell?organismo abbia uno sviluppo decrescente. Nello specifico, il valore della prima misurazione era stato inferiore alla seconda, ciò non rappresentava una anomalia sintomatica del malfunzionamento del test. Chiariscono i Giudici, è principio di diritto consolidato quello secondo cui solo la dicitura dell?errore nello scontrino della rilevazione è indicativa del funzionamento difettoso: il reato di guida in stato di ebbrezza, in altri termini, è configurabile anche quando lo scontrino dell?alcoltest, oltre a riportare l?indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura ?volume insufficiente?, qualora l?apparecchio non segnali espressamente l?avvenuto errore. Consulta la sentenza n. 29500/2018, Cassazione penale

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