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Rifiuto di sottoporsi ad alcoltest
Cassazione penale, sentenza 28/6/2018, n. 29508: la mancanza del consenso informato non esime dal reato

L’imputato, rimasto coinvolto in un sinistro avrebbe reiteratamente rifiutato l’esame ematico direttamente in ospedale, adducendo di essere testimone di Geova.

L’appartenenza religiosa si è in realtà rivelata infondata, così il Tribunale ha accertato la responsabilità penale dell’imputato, condannandolo alla pena di giustizia senza peraltro il riconoscimento delle attenuanti generiche, stante la malafede del dichiarante.

La Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso, è tornata ad occuparsi della possibilità di contestare il reato di rifiuto di sottoporsi ad alcoltest laddove il rifiuto sia stato opposto non già sul luogo del sinistro o del fermo autostradale bensì presso il presidio di ricovero ed indipendentemente da parallele esigenze di cura della persona.

In tema di guida in stato di ebbrezza, l’utilizzabilità dell’accertamento del tasso alcolemico compiuto presso una struttura sanitaria “esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria”, non richiede, in presenza dei presupposti di cui all’art. 186, comma 5, C.d.S., uno specifico consenso dell’interessato oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento.

Consulta la sentenza n. 29508/2018, Cassazione penale


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