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Area pedonale: l'attivazione è riservata alla giunta comunale
TAR Sicilia, sentenza 8/6/2018, n. 1299: i comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato, art. 7 c. 9 C.d.S.

Il fatto. Il commissario straordinario del comune di Alcamo ha istituito un'area pedonale che non è stata particolarmente apprezzata da alcuni commercianti che hanno proposto censure al collegio evidenziando in particolare la violazione palese di un protocollo d'intesa siglato in precedenza dal comune con alcuni esercenti del centro storico. La sentenza del Tar Sicilia precisa che l'individuazione di una zona pedonale è riservata per legge all'organo politico, ed in particolare alla giunta comunale, come stabilito dall?art. 7, comma 9 del C.d.S. il quale specifica «che i comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio». In pratica si tratta di una scelta ampiamente discrezionale, prosegue il collegio, che compete ad un organo politico come la giunta. Il precedente protocollo d'intesa sottoscritto tra comune e associazione dei commercianti non ha alcun valore giuridico trattandosi di un atto di impegno esclusivamente politico. Consulta la sentenza n. 1299/2018, Tar Sicilia

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