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Sinistro stradale: incapacità ex art. 246 c.p.c.
Cassazione civile, sentenza 23/5/2018, n. 12660: incapacità a testimoniare per il passeggero del veicolo incidentato

Ai sensi dell'art. 246 c.p.c., non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio. A tale incapacità soggiace anche l'ulteriore vittima di un sinistro stradale, il quale, conseguentemente, non potrà essere escusso quale testimone in tutti quei giudizi nei quali viene avanzata da un altro danneggiato, vittima del medesimo sinistro, domanda di risarcimento del danno. Tale incapacità persiste anche nell'ipotesi in cui tale testimone abbia espressamente rinunciato al risarcimento del danno ovvero quando tale diritto risulti prescritto. In virtù del principio più volte affermato dalla Suprema Corte a mente del quale ?la vittima di un sinistro stradale è incapace ex art. 246 c.p.c. a deporre nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro, a nulla rilevando che il testimone abbia dichiarato di rinunciare al risarcimento o che il relativo credito sia prescritto" . Ribadisce, inoltre, la Corte, che le modalità del sinistro stradale, i veicoli coinvolti in esso ed il contributo causale apportato dai medesimi veicoli nell'incidente, risultano accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, pertanto, insindacabili in sede di legittimità. Consulta la sentenza n. 12660/2018, Cassazione civile

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