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Aborto colposo: cosa accade in caso di investimento di donna in gravidanza
Corte di Cassazione, n. 25552, 23.5.2017: in seguito a un sinistro stradale, allÂ’imputato viene contestato il reato di cui all'art. 17 comma 1 della Legge 22 maggio 1978 n. 194 in materia di interruzione della gravidanza, norma che punisce con la reclusione da tre mesi a due anni il procurato aborto colposo

Analizziamo il caso di un sinistro stradale occorso fra un auto e due pedoni, una madre con il suo bambino. La donna, inoltre, subiva un aborto in conseguenza dei fatti. Al conducente del mezzo veniva contestato, fra gli altri, anche il reato di procurato aborto colposo, che punisce "chiunque cagiona ad una donna per colpa l'interruzione della gravidanza", a prescindere dall’epoca del suo decorso.

Secondo la difesa il ragionamento operato dai giudici di merito sarebbe sbagliato: non sarebbe stata accertata la concreta prevedibilità dell'evento. L'interruzione colposa della gravidanza è la conseguenza di una condotta illecita che abbia i caratteri della colpa e da cui derivi, come evento non voluto ma prevedibile ed evitabile con un comportamento diverso, l'aborto.

Nel caso in particolare è indiscusso il carattere colposo della condotta di guida. Resta però da chiarire se fosse possibile o meno prevedere che, in quel determinato contesto di tempo e di luogo, potesse essere presente una donna incinta.

A tal proposito i giudici della Cassazione ritengono che non sia possibile motivare la condanna sostenendo che fosse “prevedibile, in quanto del tutto probabile, che una donna in età giovanile che attraversi la strada possa essere incinta”, non sussistendo ulteriori elementi che a sostegno di questa ipotesi probabilistica, ad esempio, un ospedale nelle immediate vicinanze del luogo del sinistro o una clinica o un negozio di prodotti per la prima infanzia.

Consulta la Sentenza n. 25552, 23.5.2017, Corte di Cassazione


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