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Chi è il responsabile in caso di mala gestione dei verbali di infrazione al Codice della Strada?
TAR Liguria, 19 maggio 2017, n. 442: se il funzionamento dell’ufficio verbali non è organizzato come da normativa, l’ispettore non ha colpe in merito alla mancata redazione dei verbali

Propone ricorso un graduato della Polizia di Stato, in servizio presso un ufficio verbali della Polizia Stradale, contro una sanzione disciplinare inflittagli per quanto segue:

“Quale vice responsabile dell’ufficio verbali della sezione Polizia stradale di (omissis), denotava grave negligenza in servizio, poiché non svolgeva la dovuta attività di controllo sull’andamento dell’ufficio e non interveniva in alcun modo al fine di porre rimedio a una grave problematica connessa alla mancata verbalizzazione di un rilevante numero di infrazioni”

Trattasi dell’omessa redazione, da parte dell’ufficio, di oltre 17.000 verbali di contestazione dell’infrazione di cui all’art. 126-bis comma 2 ultimo periodo del Codice della Strada.

L’agente propone ricorso sostenendo di essere stato, durante il periodo in esame, gerarchicamente subordinato al capo ufficio ispettore superiore. Non era suo dovere sovrintendere all’andamento generale dell’ufficio e, inoltre, non era specificamente addetto ai cosiddetti “verbali di sviluppo”, come sono definite le attività di verifica della comunicazione del nominativo del conducente da parte del proprietario del veicolo e, in caso di omissione o ritardo, di notifica della sanzione ex art. 126-bis C.d.S..

La sanzione in esame è, in buona sostanza, un sub-procedimento sanzionatorio collegato al procedimento sanzionatorio principale, il cui provvedimento finale, in caso di omissione della comunicazione, è per l’appunto rappresentato dall’irrogazione dell’ulteriore, apposita sanzione di € 286,00.

I giudici, nel procedere all’accoglimento del ricorso e annullando la sanzione inflitta, ricordano che ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.P.R. 28.10.1985, n. 782, “salvo che vi sia un dipendente istituzionalmente incaricato delle funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento per qualsiasi causa del titolare dell'ufficio, reparto o istituto, ne assume la direzione il dipendente dell'ufficio con qualifica più elevata”.

Nel caso in particolare, l’agente sanzionato figura quale semplice “addetto” all’ufficio verbali e in nessun modo risulta “istituzionalmente incaricato delle funzioni vicarie” del capo ufficio verbali. E’ dunque evidente che responsabile della redazione dei verbali di sviluppo ai sensi dell’art. 126-bis Codice della Strada dovesse ritenersi il dirigente dell’unità organizzativa, cioè il capo dell’ufficio verbali.

A nulla rileva che le uniche verbalizzazioni ex art. 126-bis prodotte dall’ufficio in questione (relative ai casi in cui il modulo conducente era stato effettivamente restituito dal proprietario del veicolo) fossero state da lui inserite nel sistema informatico, circostanza che non vale certamente a considerarlo incaricato dell’intera gestione dei c.d. verbali di sviluppo.

Consulta la sentenza TAR Liguria, 19 maggio 2017, n. 442


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