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Notificazione degli atti giudiziari
Con la pubblicazione del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19/7/2018 (G.U. 7/9/2018 n. 208) si completa l’iter della riforma della legge 20 novembre 1982, n. 890. Non si sono registrate notizie in merito agli effetti di tale decreto, che non rimangono circoscritti all’individuazione dei requisiti e delle modalità per il rilascio delle licenze dei nuovi operatori postali che potranno effettuare la notifica degli atti giudiziari, compresi i verbali per le violazioni del codice della strada.

Con la pubblicazione del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19/7/2018 (G.U. 7/9/2018 n. 208) si completa l?iter della riforma della legge 20 novembre 1982, n. 890. Non si sono registrate notizie in merito agli effetti di tale decreto, che non rimangono circoscritti all?individuazione dei requisiti e delle modalità per il rilascio delle licenze dei nuovi operatori postali che potranno effettuare la notifica degli atti giudiziari, compresi i verbali per le violazioni del codice della strada. Nonostante un evidente refuso nella premessa del decreto, che erroneamente richiama i commi 56 e 57 dell?articolo 1 della legge 205/2017 (invece che i commi da 92-bis a 92-quinquies) va ricordato, appunto, che la riforma della legge 890/82 era legata all?entrata in vigore di questo decreto. Tenuto conto che si tratta di un decreto ministeriale di natura regolamentare, si ritiene soggetto alla ordinaria vacatio legis di 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, per cui l?effetto della riforma della legge 890/82 è rimandato al 22 settembre 2018. Da tale data, tra le varie modifiche che avranno efficacia, si registra la sparizione della comunicazione di avvenuta notifica (CAN). Sul sito di Poste Italiane Spa si conferma la notizia. Di seguito il comunicato ufficiale: ?Si comunica che è in data 7 settembre 2018 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico recante il ?Disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l?offerta al pubblico dei servizi a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982  n. 890) e di violazione del Codice della Strada (art. 201 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285)?. Per effetto della pubblicazione del suddetto provvedimento, dal giorno 22 settembre 2018, entreranno in vigore le modifiche introdotte alla disciplina delle notifiche a mezzo posta (legge 890/1982) dalla legge 205/2017. Poste Italiane continuerà ad erogare il relativo servizio quale fornitore del servizio postale universale. Di seguito si riportano le principali modifiche alla normativa sulle notifiche: ART. 2 ? DEFINIZIONE SPECIFICHE TECNICHE NUOVI MODELLI Per la notificazione degli atti a mezzo posta è previsto l?utilizzo di speciali buste e moduli, per avvisi di ricevimento, entrambi di colore verde, le cui specifiche tecniche sono state definite dall?Autorità di regolamentazione del settore postale (AGCom), sentito il Ministero della Giustizia, con Delibera N. 285/18/CONS del 27 giugno 2018. Poste Italiane sarà tenuta ad adottare la modulistica definita nella citata Delibera che prevede un periodo di 6 mesi per la produzione dei modelli e l?approvvigionamento degli Uffici Postali ed un periodo transitorio di ulteriori 12 mesi, nel corso del quale sarà comunque consentito l?utilizzo delle buste e dei moduli precedentemente in uso, per lo smaltimento delle eventuali scorte. ART. 6 ? RESTITUZIONE AVVISO DI RICEVIMENTO 23L A MEZZO PEC Il nuovo articolo 6 regolamenta l?invio dell?avviso di ricevimento (modello 23L) all?indirizzo PEC del mittente che ne faccia richiesta, entro 3 giorni dalla consegna del plico. L?indirizzo PEC dovrà essere indicato dal mittente, secondo le modalità che verranno fornite da Poste per la corretta acquisizione dello stesso. Inoltre, l?originale dell?avviso di ricevimento 23L restituito via PEC dovrà essere conservato dall?operatore postale e reso disponibile al mittente. Modalità e tempi di conservazione saranno regolati da una Delibera dell?Autorità, al momento sottoposta a consultazione pubblica (Delibera AGCom N. 342/18/CONS del 12 luglio 2018 in materia di indennizzi). Anche il duplicato dell?avviso di ricevimento smarrito, o l?attestazione conforme, sarà restituito a richiesta, al mittente tramite PEC. L?implementazione delle disposizioni di cui al presente articolo necessita della definizione del completamento del quadro regolamentare anche in punto di indennizzi. ART. 7 ? ELIMINAZIONE COMUNICAZIONE AVVENUTA NOTIFICA (CAN) A partire dal giorno 22/09/2018  non verrà più emessa la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) con la quale il destinatario veniva informato, a mezzo raccomandata, dell?avvenuta consegna dell?atto notificato a persona abilitata per suo conto a riceverlo. Pertanto, a decorrere da tale data, tali comunicazioni non saranno più prodotte. Alcune importanti prescrizioni attuative ? di natura normativa e tecnica ? sono in corso di definizione da parte dell?Autorità di regolamentazione, con il coinvolgimento degli Interlocutori istituzionali competenti (Ministero di Giustizia e AgID). A conclusione di tali interventi regolatori sarà possibile dare piena attuazione alle modifiche introdotte dalla legge 890/1982 (applicazione nuovi indennizzi; modalità di applicazione dell?art.  6 l. 890/1982).?

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