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Danneggiamento di cose altrui: l’auto parcheggiata all’interno di un parcheggio di un esercizio commerciale è esposta alla pubblica fede
Cassazione, sentenza n. 24131/2017: niente depenalizzazione per il danneggiamento delle cose altrui per le fattispecie previste al comma 7 dell’art. 625 Codice Penale (esposizione del bene alla pubblica fede)

Il reato di danneggiamento è stato recentemente depenalizzato, nel corso del 2016. Ciò però non riguarda alcune particolari fattispecie, aggravate, in cui rientra anche il caso che qui esaminiamo.

Nel caso in cui il bene danneggiato sia esposto “per necessità o per consuetudine”alla pubblica fede, l’eventuale atto vandalico resta reato penale. La Sentenza n. 24313/2017 chiarisce che le auto in sosta all’interno di un parcheggio di un esercizio commerciale rientrano fra quelle “esposte alla pubblica fede” e, di conseguenza, chi le danneggia commette reato.

L’esposizione alla pubblica fede si verifica in tutti quei casi in cui un oggetto (un’auto in questo caso) viene protetto solo “grazie al senso di rispetto per l’altrui bene da parte di ciascun consociato”. La condizione sussiste quindi anche nel caso in cui la nostra auto si trovi in un luogo privato ma liberamente accessibile.

<h2>L’auto in sosta al centro commerciale è esposta alla pubblica fede</h2>

È proprio il caso del parcheggio di un pubblico esercizio, il centro commerciale in questo caso. Il parcheggio, seppur privato, è liberamente accessibile da chiunque. Perciò, il vandalo che colpisce un veicolo al suo interno, commette reato penale.

Consulta la sentenza n. 24131/2017, Corte di Cassazione


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