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Sinistro a causa dellÂ’attraversamento di un animale sulla strada: chi risarcisce lÂ’automobilista?
Corte di Cassazione, Sentenza n. 11785/17: spetta alla società di gestione della strada dare prova del caso fortuito, deducendo che la presenza dell’animale è determinata da un fatto imprevedibile e inevitabile

Chi risarcisce nel caso di un sinistro causato da un animale selvatico che improvvisamente si para davanti ad un veicolo?

Nell’ambito di una richiesta di risarcimento per un sinistro causato da un animale che ha attraversato la strada, spetta al danneggiato l’onere di provare l’esistenza del nesso causale fra il fatto imprevisto e il sinistro.

Spetta invece all’ente che custodisce la strada dare prova liberatoria del caso fortuito, ossia un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Alcuni esempi? La rottura della recinzione ad opera di vandali (che per tempistiche era impossibile da riparare), oppure l’abbandono dell’animale sulla sede autostradale ad opera di terzi.

Lo hanno ricordato i giudici della Cassazione, aggiungendo inoltre che la pubblica amministrazione ha una posizione di garanzia (“responsabilità oggettiva”) nei confronti degli automobilisti, che decade solo nei casi in cui il conducente si sia macchiato di violazioni del Codice della Strada o abbia peccato di prudenza.

Perciò, allegata e dimostrata da parte dell’automobilista danneggiato l’inattesa e imprevista presenza sulla carreggiata di un animale selvatico con cui non era stato possibile evitare la collisione, l’ente che gestisce il tratto di strada, per vincere la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c., deve dare la dimostrazione che la presenza dell’animale fosse stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l’evento dannoso e la cosa custodita. Tale nesso non può ritenersi escluso dalla mera presenza di una rete di recinzione integra, in corrispondenza del tratto interessato dall’incidente.

Consulta la Sentenza n. 11785/17, Corte di Cassazione


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