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Concorsi pubblici: vige l’obbligo di astensione se l’esaminatore e l’esaminato sono amici su Facebook?
Il TAR Sardegna, sentenza n. 281/2017, esamina un ricorso avverso alla graduatoria finale di un concorso pubblico: uno dei commissari e alcuni candidati sarebbero in rapporti di amicizia e frequentazione

Vistosi esclusi dalle prove orali al termine di una selezione, due candidati ad un concorso pubblico espongono ricorso: grazie al social network Facebook si può chiaramente vedere come uno degli esaminatori e alcuni candidati siano soliti frequentarsi. Fra loro ci sarebbe un rapporto di amicizia e frequentazione.

I giudici del TAR respingono il ricorso: la sussistenza di una situazione di incompatibilità tale da imporre l’obbligo di astensione deve essere valutata ex ante, in relazione agli effetti potenzialmente distorsivi che il difetto di imparzialità potrebbe determinare. I componenti delle commissioni esaminatrici devono astenersi solo se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall’art. 51 del c.p.c., ovvero:

Persino eventuali rapporti personali di “colleganza” o di collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati ammessi alla prova orale non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa, non potendo le cause di incompatibilità previste dall'art. 51 (tra le quali non rientra l'appartenenza allo stesso ufficio e il rapporto di colleganza) essere oggetto di estensione analogica, in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale.

<h2>Le foto su Facebook non provano alcunché, secondo i giudici</h2>

Passando invece a valutare la questione relativa alle foto su Facebook, i giudici affermano che “le cosiddette amicizie su Facebook sono del tutto irrilevanti poiché lo stesso funzionamento del social network consente di entrare in contatto con persone che nella vita quotidiana sono del tutto sconosciute. Né si può pretendere che gli utenti (escluso un utilizzo sconveniente del mezzo) debbano controllare ogni possibile controindicazione del social network posto che esso, per come si è evoluto, costituisce ormai una modalità di comunicazione difficilmente classificabile (ognuno ne fa l’utilizzo che ritiene più appropriato ma per lo più si tratta di attività ludica e ricreativa).”

Insomma, non è certo Facebook in sé che può concretizzare una delle cause di incompatibilità sopraesposte.

Relativamente alle foto, che proverebbero una commensalità abituale (ravvisabile quando vi è prova che il membro della commissione abbia con il candidato frequenza di contatti e di rapporti di tale continuità da far dubitare della sua imparzialità e serenità di giudizio), la Corte stabilisce quanto segue:

“nell’odierno modo di comunicare, qualunque occasione conviviale anche del tutto episodica, può essere “catturata” con il telefono cellulare e repentinamente pubblicata sul social network. Non può, questo, essere considerato indice di una commensalità abituale.”

Consulta la Sentenza n. 281 del 3 maggio 2017, TAR Sardegna


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