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Come recuperare le ore di permesso breve (art.20 del CCNL del 6.7.1995)?
Orientamento Applicativo ARAN n. RAL_1922: il debito orario relativo alle ore di permesso breve può essere commutato in decurtazione ferie?

Se un dipendente non recupera le ore di permesso breve, fruite ai sensi dell’art.20 del CCNL del 6.7.1995, il relativo debito orario può essere commutato in decurtazione ferie?

Questa la problematica a cui ARAN risponde. Innanzitutto l’Agenzia ricorda che le ferie non possono essere fruite né rapportate ad ore. La possibilità di decurtare il debito orario derivante dall’utilizzo dei permessi brevi, attraverso l’utilizzo delle ferie a disposizione del personale, si tradurrebbe, sostanzialmente, nel consentire al personale di fruire di periodi di “ferie”, in senso lato, al di fuori della specifica disciplina dettata in materia dall’art.18 del CCNL del 6.7.1995 e, quindi, al di là anche delle esigenze organizzative che questa intende tutelare.

Non si ritiene possibile che un lavoratore rinunci ad uno o più giorni di ferie a copertura del debito orario comunque non assolto, conseguente alla fruizione di permessi brevi. In mancanza di recupero delle ore di permesso fruite, l’Ente potrà provvedere alla proporzionale decurtazione della retribuzione, secondo le previsioni dell’art.20, comma 3, del CCNL del 6.7.1995.

Consulta l’Orientamento Applicativo ARAN RAL_1922


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