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Vizi formali nella compilazione del verbale: non sempre sono rilevanti
Corte di Cassazione, Sentenza n. 6647/17: eventuali vizi formali del verbale non ne determinano in ogni caso l'annullamento, ma solo laddove incidano sul diritto di difesa del trasgressore

Eventuali vizi formali del verbale non sono sempre rilevanti in caso di ricorso. A ricordarlo sono i giudici della Cassazione con la Sentenza in esame, la 6647/17: "i vizi formali del provvedimento sanzionatorio non possono considerarsi rilevanti di per se stessi, ma solo in quanto illegittimamente impediscano la difesa inerente alla contestazione, e poiché la funzione del verbale notificato al contravventore è quella di portare a conoscenza del medesimo gli estremi della violazione, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, è condizionata unicamente alla sua idoneità a garantire l'esercizio di detto diritto, al quale essa è preordinata, e solo la accertata inidoneità a tal fine può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione".

Nel caso particolare si lamentava la mancata indicazione, nel verbale di accertamento, del provvedimento dal quale derivava il potere di accertamento e contestazione in capo agli ausiliari del traffico, che avevano proceduto a rilevare l'infrazione. Avendo il Tribunale dato atto dell'esistenza di delibera comunale relativa all'incarico a tempo indeterminato conferito all'ausiliario del traffico che aveva proceduto alla contestazione, e essendo salvaguardato il diritto di difesa del ricorrente, il verbale è valido.

Consulta la Sentenza n. 6647/17, Corte di Cassazione

 

 

 


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