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Rimozione e smaltimento di rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi
La Suprema Corte ribadisce che l’abbandono di rifiuti obbliga chiunque contravvenga al divieto a provvedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al rispristino dello stato dei luoghi. Sono obbligati in solido il proprietario ed i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Il caso. Imputato condannato per omessa ottemperanza ad un?ordinanza del sindaco con cui veniva ordinato di provvedere alla rimozione e smaltimento di rifiuti, oltre che al ripristino dello stato dei luoghi, in un immobile ubicato sul territorio del comune. La Suprema Corte ribadisce che l?abbandono di rifiuti obbliga chiunque contravvenga al divieto a provvedere alla rimozione, all?avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al rispristino dello stato dei luoghi. Sono obbligati in solido il proprietario ed i titolari di diritti reali o personali di godimento sull?area, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Le operazioni di rimozione e smaltimento dei rifiuti costituiscono oggetto di ordinanza sindacale che deve anche indicare il termine entro il quale provvedere, «il reato di mancata ottemperanza all?ordine sindacale di rimozione dei rifiuti ha natura di reato permanente, nel quale la scadenza del termine per l?adempimento non indica il momento di esaurimento della fattispecie, bensì l?inizio della fase di consumazione che si protrae sino al momento dell?ottemperanza all?ordine ricevuto».

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