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Prelievo del sangue: se il sospettato di ubriachezza non viene sottoposto a cure mediche non si può imporre
Cassazione, 21885/17: in caso di sospetto di guida in stato di ebbrezza, non si può imporre il prelievo del sangue senza il consenso del conducente interessato

Il caso trattato dalla Cassazione con la Sentenza in esame, la n. 21885/17, riguarda un uomo coinvolto in un sinistro stradale e sospettato di guida in stato di ebbrezza: l’imputato viene assolto perché il prelievo ematico era stato effettuato dai sanitari esclusivamente su richiesta del personale di PG.

In questo caso è necessario dare l’avviso, anche in maniera informale, del fatto che la struttura ospedaliera procederà al prelievo ematico non per motivi di carattere medico-terapeutico, ma per motivi di legge (e precisamente per la verifica del tasso alcolemico nel sangue). Poiché nel caso in esame tale informativa non è stata fornita e di conseguenza l’interessato non ha potuto fornire alcun valido consenso, i risultati dell’esame non sono utilizzabili.

I giudici ricordano quindi che l’eventuale prelievo ematico effettuato da parte dei sanitari su richiesta dalla P.G. senza tale preventiva informativa, è inutilizzabile ai fini dell’affermazione di responsabilità per una delle ipotesi di reato previste dall’articolo 186 comma 2 C.d.S.

Consulta la Sentenza n. 21885, 5.5.2017, Corte di Cassazione


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