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Sottoscrizione dei contratti integrativi relativi alle annualità 2016 e 2017

Segnaliamo di seguito un nuovo orientamento applicativo dell?ARAN  che prova a chiarire un punto importante sull' applicazione del recente CCNL delle Funzioni locali. Un ente non ha ancora sottoscritto i contratti integrativo relativi alle annualità 2016 e 2017. Poiché la sottoscrizione degli stessi avverrà dopo l?entrata in vigore del CCNL delle Funzioni Locale del 21.5.2018, è ipotizzabile che, nei suddetti contratti integrativi relativi al 2016 ed al 2018, possano essere disciplinati ed applicati gli istituti economici previsti dal nuovo CCNL ed in particolare (il Titolo VI dedicato alla Polizia Locale ed il Titolo VIII sul trattamento economico accessorio), tenuto conto che si tratta, comunque, dei primi contratti integrativi intervenuti dopo la stipulazione del nuovo CCNL oppure devono trovare applicazione ancora le precedenti regole negoziali? Per l?iter di approvazione dei contratti integrativi per il 2016 e per il 2017 devono essere seguite le disposizioni previste dal Titolo II del CCNL concernente le relazioni sindacali? Risposta In ordine alle particolari problematiche esposte, si ritiene utile precisare quanto segue: a) l?avviso della scrivente Agenzia è nel senso che i nuovi istituti del trattamento economico accessorio previsti, nei presupposti legittimanti e nel relativo ammontare, dal CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, possono essere applicati solo in sede di stipula del contratto integrativo dell?ente concernente il periodo temporale successivo al suddetto CCNL (anno 2018 e successivi). Infatti, non si ritiene possibile, in sede di contrattazione integrativa, far retroagire ed applicare compensi accessori con riferimento a periodi temporali nei quali gli stessi non erano già previsti e disciplinati dal CCNL, soprattutto con riferimento alle condizioni per la loro erogazione; b) con riferimento alla contrattazione integrativa, se la fattispecie si riferisce all?iter  procedimentale successivo alla sottoscrizione dell?ipotesi di accordo, si evidenzia che nell?ambito della nuova disciplina dell?art.8 del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5,2018, non sussistono sostanziali differenze con il precedente impianto regolativo dell?art. 5 del CCNL dell?1.4.1999, come sostituito dall?art.4 del CCNL del 22.1.2004.

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