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Termini di pagamento della sanzione in caso di pagamento elettronico e “home banking”
La Corte Costituzionale, con l’ordinanza 79/17, interviene sul tema dei termini di pagamento della sanzione: esiste un’effettiva disparità di trattamento fra chi paga tramite concorrente e chi sceglie un metodo di pagamento elettronico?

Prima di addentrarci nel tema, ricordiamo i termini di pagamento previsti per le sanzioni amministrative pecuniarie (art. 202 C.d.S.):

- 5 giorni per godere del pagamento scontato del 30€ (salvo nei casi in cui è prevista la confisca del veicolo o la sospensione della patente;

- 60 giorni per pagare l’importo minimo.

Questo non crea problemi nel caso in cui si paghi tramite versamento nel conto corrente o in contanti. Diverso è il caso di chi invece utilizza metodi di pagamento elettronico, in particolare metodi di “home banking”.

In caso di utilizzo di questo genere di strumento, il debitore assolve i suoi oneri alla data di accredito della somma sul conto dell’organi di polizia stradale, che arriva tardivamente. Sarebbe quindi compito del trasgressore assicurarsi che il pagamento sia il più tempestivo possibile, dato che pur pagando entro i 5 giorni si rischia di vedere il pagamento arrivare in ritardo e conseguentemente aumentare la sanzione.

La Corte Costituzionale, interpellata sul tema dal Giudice di Pace di Palermo che ha sollevato il tema della legittimità costituzionale dell’art. 202 C.d.S. proprio sulla scorta della disparità di trattamento sopra esposta, dopo aver ricostruito il quadro normativo, ha stabilito l’inammissibilità della questione. La presunta disparità fra i due metodi di pagamento è infatti sanata dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art 17-quinquies del D.L. n. 18 /2016. Questa stabilisce che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l’effetto liberatorio del pagamento si produce se l’accredito avviene entro due giorni dalla data di scadenza.

Corte Costituzionale, parere n. 79, del 12 aprile 2017


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