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In caso abusi edilizi non gravi la demolizione non è sempre necessaria
Sentenza n. 1484/2017, Consiglio di Stato: senza permesso di costruire si può evitare la demolizione degli abusi edilizi minori

In presenza di determinati requisiti non è necessario procedere alla demolizione dell’abuso edilizio, essendo possibile tradurre la sanzione in una semplice pena pecuniaria. Ciò è possibile in particolare nel caso in cui il permesso edilizio sia stato ottenuto e l’illecito riguardi una “parziale difformità” rispetto a quanto stabilito con l’autorizzazione.

Questo è quanto ricordato dai giudici: in caso di immobili “eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, la legge prevede la demolizione, a meno che, non potendo essa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, debba essere applicata una sanzione pecuniaria”.

Nel caso descritto sopra, qualora sia dimostrato che la demolizione renderebbe instabile l’immobile, è possibile commutare la demolizione nel pagamento di una “multa”. Il valore di questa sarà il doppio del valore della difformità rispetto all’autorizzazione ottenuta. L’art. 34 del TUE recita infatti: “quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione”.

Sentenza n. 1484, 30.3.2017, Consiglio di Stato


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