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Per contestare il contenuto di un verbale di PG non è necessaria la querela di falso
La Sentenza della Corte di Cassazione, n. 3785/2017, ricorda che per valutare l'attendibilità di un verbale redatto in seguito alla ricostruzione di un sinistro stradale, non è necessaria la querela di falso

Nell’ambito di un ricorso in Cassazione, emerge come secondo i ricorrenti la ricostruzione del sinistro fornita nel verbale di Polizia Giudiziaria non sia attendibile. I fatti sembrano essere avvenuti in presenza degli agenti di Polizia Giudiziaria, circostanza in realtà falsa e non verificatasi.

Contro il contenuto del verbale viene quindi esposta querela di falso. I giudici, nel procedere al respingimento del ricorso, ricordano che:

“In tema di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, e come tali suscettibili di errore di fatto – nella specie, la rilevazione del numero di targa di un’auto – non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale”.

Gli apprezzamenti e le valutazioni del verbalizzante non godono infatti della “fede privilegiata”. Lo stesso vale per i fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone, o ricostruiscono attraverso personali considerazioni logiche.

Consulta la Sentenza n. 3785/2017, Corte di Cassazione


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