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Alcoltest non funzionante? Spetta all’imputato dare prova di eventuali anomalie
Cassazione n. 15956/2017: in tema di risultati dell’alcolemia ottenuti con l’etilometro, eventuali anomalie nel funzionamento o nell’uso dello stesso devono essere dimostrate dall'imputato

In caso di condanna per guida in stato di ebbrezza, qualora l’alcoltest dia risultati superiori ai limiti previsti, spetta all’imputato dimostrare eventuali malfunzionamenti nello strumento o anomalie nel suo utilizzo.

Lo ricordano anche i giudici con la Sentenza n. 15956 del 30.3.2017, che riguarda un uomo condannato ai sensi dell’art. 186 C.d.S., “guida sotto l’influenza dell’alcol”.

Il ricorso presentato è respinto poiché secondo l’orientamento della giurisprudenza  “vale il principio secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell’ apparecchio”.

Consulta la Sentenza n. 15956 del 30.3.2017


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