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Modifiche al C.d.S.: il DDL concorrenza potrebbe aprire la strada al controllo automatico della copertura assicurativa
Il DDL 2085, detto DDL concorrenza, arrivato in questi giorni al senato, contiene alcune modifiche al Codice della Strada. In arrivo la possibilità di rilevamento automatico delle violazioni all’art. 193 C.d.S.

Arriva al vaglio del Senato il DDL concorrenza (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”), che contiene fra i suoi molti articoli un paio di modifiche al Codice della Strada. In particolare il DDL potrebbe aprire la strada al rilevamento automatico e telematico delle violazioni all’art. 193 del Codice della Strada, “Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile”.

Le linee di testo che verranno introdotte, in particolare all’articolo 201 C.d.S. (“Notificazione delle violazioni”), permetteranno il controllo automatico della copertura assicurativa, da eseguirsi attraverso dispositivi omologati e approvati dal Ministero dei Trasporti , senza l’obbligo di contestazione immediata.

Ecco un estratto del testo dell’art. 2 del DDL concorrenza: nel rilevamento della violazione dell’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi “non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del presente codice.

La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 193”.

Consulta il testo del DDL 2085


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