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Congedo non retribuito e malattia: le assenze comportano la decurtazione della retribuzione?
Analizziamo l'Orientamento Appliocativo ARAN n. RAL_1916, del 29/3/2017, riguardante la decurtazione dello stipendio dei titolari di posizione organizzativa

Le assenze per fruizione del congedo non retribuito per la formazione, di cui all’art.5 della legge n.53/2000 e quelle per malattia comportano la decurtazione della retribuzione di posizione dei titolari di posizione organizzativa? In caso di risposta affermativa, la retribuzione di risultato deve essere calcolata sulla retribuzione di posizione effettivamente liquidata, a seguito della decurtazione, al dipendente incaricato della posizione organizzativa oppure sulla retribuzione di posizione formalmente prevista in relazione alla posizione organizzativa di cui si tratta?

Questa la domanda a cui ARAN risponde con l’Orientamento Applicativo n. RAL_1916, del 29/3/2017. L’agenzia ricorda che:

Inoltre, al fine di evitare ogni dubbio applicativo, l’ARAN ricorda anche che, relativamente alla retribuzione di risultato troverā applicazione la regola generale (art. 10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999), secondo la quale questa viene corrisposta a seguito di valutazione annuale, dopo la verifica dei risultati conseguiti dal titolare della posizione organizzativa in relazione agli obiettivi allo stesso affidati. Č ragionevole presumere che i periodi di assenza incidano negativamente su tale aspetto, determinando la conseguente riduzione del compenso da corrispondere (fino ad annullarlo, quando i risultati conseguiti, proprio a causa della lunga durata della assenza per malattia, non siano apprezzabili).

Consulta l’Orientamento Applicativo ARAN n. RAL_1916, del 29/3/2017

 


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