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Risponde del reato di “violenza privata” chi parcheggia su posto riservato a disabile
Questo è quanto è stabilito dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 17794 del 7/4/2017. Condannato l’imputato per aver impedito al singolo cittadino a cui è riservato lo stallo di parcheggiare lì dove solo a lui è consentito lasciare il mezzo

Lascia l’autovettura parcheggiata su un posto riservato ai disabili e si allontana come se nulla fosse. La Polizia Municipale, allertata dalla titolare del posto riservato, rimuove l’auto solo dopo molte ore. Il conducente viene ritenuto responsabile del reato di violenza privata, di cui all’art. 610 del Codice Penale.

Interessante l’analisi fatta dai giudici, secondo i quali se il posteggio fosse stato riservato genericamente ai disabili, l’imputato sarebbe stato responsabile unicamente della violazione dell’art. 158 comma 2 del Codice della Strada (divieto di fermata e di sosta dei veicoli). Il caso però è differente. Il parcheggio in questione era specificamente riservato per una persona disabile, affetta da gravi patologie, e ciò configura il reato, di cui sopra, di violenza privata. Viene infatti fatto impedimento, a un singolo cittadino, di parcheggiare ove solo a lui dovrebbe essere consentito.

Fondamentale anche la consapevolezza dell’imputato, che mai afferma di non aver visto o notato la segnaletica verticale e orizzontale che indicava chiaramente come il posto fosse riservato a un singolo utente disabile.

Consulta la Sentenza n. 17794, 7/4/2017, Corte di Cassazione 


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