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Omessa comunicazione del nome del conducente dell'autovettura

Ai sensi dell'articolo 126 bis, comma 2, cod. strada, come modificato dall'articolo 2, comma 164, lettera b), del decreto-legge n. 262/2006, convertito in legge con la legge n. 286/2006, ai fini dell'esonero del proprietario di un veicolo dalla responsabilitą per la mancata comunicazione dei dati personali e della patente del soggetto che guidava il veicolo al momento del compimento di una infrazione, possono rientrare nella nozione normativa di "giustificato motivo" soltanto il caso di cessazione della detenzione del veicolo da parte del proprietario o la situazione imprevedibile ed incoercibile che impedisca al proprietario di un veicolo di sapere chi lo abbia guidato in un determinato momento, nonostante che egli abbia (e dimostrati in giudizio di avere)  adottato misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e di ricordare nel tempo l'identitą di chi si avvicendi alla guida del veicolo.

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