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Fuggire dagli agenti integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale?
La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 17061 del 5.4.2017, esamina il caso di un ricorso ad una condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Fuggire passivamente dagli agenti integra il reato?

Vistosi scoperto con addosso grande quantità di canapa indiana, si dà alla fuga a bordo del suo ciclomotore nel tentativo di sfuggire ai controlli. Preso, processato e condannato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, presenta un ricorso in Cassazione articolato su molteplici motivi. Scartata l’eventualità che la sostanza fosse posseduta per uso personale, a causa in particolare dell’ingente quantitativo (ben 266,70 grammi), resta da valutare se sia integrato o meno il reato di “resistenza a pubblico ufficiale”.

Se non c’è violenza o minaccia non c’è resistenza

I giudici ricordano che il reato di resistenza a pubblico ufficiale prevede che il soggetto faccia uso di violenza o minacce per opporsi all’atto di ufficio o di servizio. Questo non è quindi configurabile laddove il soggetto metta in atto una resistenza passiva, ad esempio dandosi semplicemente alla fuga o divincolandosi come per una reazione istintiva.

Ciò è vero fin quando il soggetto non metta deliberatamente in pericolo, fuggendo, l’incolumità degli agenti o di altri. Chi, ad esempio, fugga da una pattuglia ad alta velocità senza rispettare un semaforo rosso, configura il reato. La demarcazione fra una fuga passiva e una offensiva e pericolosa per terzi, deve tenere conto in particolare del comportamento di guida tenuto dal fuggitivo. Questi sarà ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 337 del Codice Penale solo quando non tenti meramente di eludere il controllo, ma anzi intralci attivamente l’atto d’ufficio con una condotta violenta o intimidatoria.

Come prova di questa non basterà sostenere genericamente che il conducente ha messo repentaglio l’incolumità fisica degli agenti, ma bisognerà procedere ad un’attenta valutazione delle manovre messe in atto.

Accettato il ricorso quindi, limitatamente a questa parte, dato che non può ritenersi provato con certezza che l’imputato abbia posto in essere una sia pur minima forma di violenza o di minaccia volta ad impedire l’atto del pubblico ufficiale.

Consulta la Sentenza n. 17061, 5.4.2017, Corte di Cassazione


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