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Quando viene eseguito un solo alcoltest si ricade nella meno grave delle violazioni
La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 16480 del 31.3.2017, esamina il caso di un ricorso a una condanna per guida in stato di ebbrezza. LÂ’imputato sostiene che, dato il difetto della rilevazione, non sia stata provata la sua colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio

Colto alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche viene invitato a sostenere l’alcoltest ma, in sede dei due rilevamenti previsti, ne effettua soltanto uno. Viene comunque condannato ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma c (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l). Confermata la condanna anche dalla Corte d’Appello presenta ricorso in Cassazione: l’errata rilevazione non proverebbe oltre ogni ragionevole dubbio la sua colpevolezza, almeno secondo la difesa.

I giudici accolgono il motivo di ricorso: di fronte a un’errata rilevazione si sarebbe dovuto condannare l’imputato per l’ipotesi meno grave (secondo il principio del favor rei) prevista dal comma a dell’articolo 186 C.d.S., che prevede (dopo la sua depenalizzazione) una sanzione amministrativa pecuniaria e la sospensione della patente. Escluso quindi ogni risvolto penale della vicenda.

È utile infine ricordare il principio affermato dalla giurisprudenza secondo cui, in assenza di una corretta rilevazione e di dati certi ed inattaccabili che consentano di sostenere un tasso alcolemico maggiore di 0,8 g/l, lo stato di ebbrezza può essere comprovato anche dai rilievi sintomatici eseguiti dai verbalizzanti al momento del controllo. Tale stato andrà però ricondotto all’ipotesi meno grave prevista dal comma a dell’art. 186 C.d.S..

Consulta la Sentenza n. 16480 del 31.3.2017, Corte di Cassazione


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