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Cronotachigrafi: chi li manomette non viola solo il C.d.S. ma anche il Codice Penale
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, con Sentenza n. 13937 del 22.3.2017, riguardante un dispositivo installato al fine di alterare il cronotachigrafo e il limitatore di velocità di un mezzo aziendale

La manomissione di un cronotachigrafo può avere risvolti penali? O la fattispecie va punita solo ai sensi del C.d.S.? Secondo i giudici della Cassazione, l’articolo 473 del Codice Penale è applicabile anche al reato in esame, in quanto va a punire coloro che omettono, rimuovono o danneggiano gli impianti, gli apparecchi o i segnali destinati alla prevenzione degli infortuni sul lavoro in ambito aziendale. A essere messa in una situazione di pericolo è quindi l’intera collettività dei lavoratori, o comunque una parte delle persone che ruotano attorno a un comune ambiente lavorativo.

La violazione prevista dal Codice della Strada all’articolo 179 C.d.S. è da considerarsi speciale rispetto a quella sopraesposta. Accolto quindi il ricorso del Procuratore generale contro la sentenza del GIP, che dichiarava non luogo a procedere ritenendo erroneamente che il fatto non fosse previsto dalla legge in relazione all’articolo 437 del Codice Penale (ma andasse sanzionato unicamente ai sensi della norma citata del C.d.S.).

Consulta la Sentenza n. 13937 del 22.3.2017, Corte di Cassazione


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