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Reato di Minaccia: “il mio scopo è farti piangere”, condannato per minacce
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 12756 del 16.3.2017, esamina il caso di una condanna per minacce comminata a un uomo che ha proferito la frase “il mio scopo nella vita è farti piangere” nei confronti della sua ex compagna

È sufficiente dire ad una persona “voglio farti piangere” per integrare il reato di minaccia ai sensi dell’articolo 612 del Codice Penale? Sì, secondo i giudici della Cassazione. La frase esatta riportata in Sentenza è “il mio scopo nella vita è farti piangere”, proferita da un uomo nei confronti della sua ex compagna. L’opinione della corte è che la frase faccia scattare il reato, anche se non viene seguita da una condotta intimidatoria.

Come ricordato dai giudici, l’elemento essenziale del reato è la “limitazione della libertà psichica” del soggetto minacciato, attraverso la predizione di un pericolo o di un male (ingiusto) che arriverà in futuro, senza che questo poi si verifichi realmente. Basta, insomma, la natura intimidatoria del messaggio iniziale, senza che seguano fatti alle parole pronunciate. Questo, unito al contesto in cui si stava consumando la fine della storia d’amore fra la vittima e l’imputato, che come evidenziato in sentenza era piuttosto travagliato, convince i giudici a confermare la condanna e a rigettare il ricorso. 

Consulta la Sentenza n. 12756 del 16.3.2017, Corte di Cassazione


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