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Pubblico impiego: è possibile rilasciare un’autorizzazione postuma per incarichi extraistituzionali?
Il TAR Calabria, con la Sentenza n. 195 del 14.3.2017, interviene in un contenzioso fra un docente universitario e il suo ateneo, relativo a un incarico extraistituzionale svolto senza autorizzazione

Il caso: un docente universitario ha svolto un incarico professionale retribuito senza previa autorizzazione del suo ateneo. Dopo aver ricevuto il compenso si è visto notificare l’avvio del procedimento relativo al suo recupero, da parte dell’università. Contro questo provvedimento propone ricorso, portando in tribunale una sorta di autorizzazione postuma rilasciata dal Preside della sua facoltà:

“Se il professore avesse avanzato la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’incarico, la Facoltà avrebbe concesso il nulla osta in quanto non interferente con i suoi compiti di docente”.

Autorizzazioni postume nella PA

In giurisprudenza sono ammesse autorizzazioni postume in relazione ad attività di edilizia e in merito alle autorizzazioni paesaggistiche. Ciò perché è possibile verificare a cose fatte la compatibilità paesistica o urbanistica degli interventi. È possibile ipotizzare una situazione simile per gli incarichi extraistituzionali?

Ai sensi dell’art. 53, VII comma, del D. Lgs. n. 165/2001 i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. I pubblici impiegati sono posti a servizio esclusivo della Nazione, allo scopo di garantire l’imparzialità, l’efficienza e il buon funzionamento della pubblica amministrazione. La norma mira anche a salvaguardare le energie lavorative del dipendente al fine del miglior rendimento e a nulla rileva la costatazione che egli abbia sempre regolarmente svolto il suo lavoro (anche durante lo svolgimento dell’incarico non autorizzato). Tale valutazione in astratto deve essere necessariamente effettuate prima dell’inizio dell’incarico e non può essere eseguita dopo, come accade in ambito urbanistico.

Non è possibile nemmeno derogare alla norma con attività regolamentari: questo infatti non possono sostituirsi o sovrascrivere la superiore fonte legislativa.

No, quindi, al rilascio di autorizzazioni postume per incarichi extraistituzionali nella pubblica amministrazione. Il ricorso del docente viene respinto e il compenso percepito dovrà essere restituito.

Consulta la Sentenza TAR Calabria n. 195 del 14.3.2017


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