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Tampona lÂ’ambulanza allÂ’incrocio e chiede il risarcimento dei danni: respinto il ricorso
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 6829 del 16 marzo 2017, affronta il caso di una donna che, dopo aver tamponato unÂ’ambulanza, chiede il risarcimento dei danni subiti

L’ambulanza era impegnata in operazioni di soccorso, con le luci accese e i segnalatori acustici in funzione. Ciò non è bastato per evitare il tamponamento da parte dell’auto della ricorrente durante l’attraversamento di un incrocio. L’autista dell’auto ricorre in Cassazione sostenendo che la corte abbia erroneamente sostenuto che l’uso dei “segnali acustici esoneri il conducente dell'ambulanza dall'obbligo di osservare la necessaria diligenza e prudenza” e abbia così concluso per assegnare la colpa del fatto senza un’adeguata ricostruzione.

La richiesta viene respinta: la donna alla guida dell'auto non ha agito con la necessaria prudenza, scattando alle spalle dell’ambulanza appena transitata e tamponandola nella parte posteriore destra. Ciò è sufficiente ad escludere ogni colpa dell’autista del mezzo di soccorso e a configurare una condotta colposa della ricorrente.

La Corte di Cassazione procede con il respingimento del ricorso.

Consulta la Sentenza del 16 marzo 2017, n. 6829, Corte di Cassazione


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