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Rilevazione della velocità: l’amministrazione deve provare l’esistenza del cartello d’avviso?
La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 5530 del 6.3.2017, affronta un caso di ricorso a una multa per eccesso di velocità rilevato tramite tutor autostradale

Multa nulla se l’amministrazione non dà prova di aver fornito agli automobilisti l’avviso relativo alla rilevazione automatica della velocità di cui all’articolo 142, comma 6 bis, del Codice della Strada. Questo è quanto stabilito dalla Cassazione con la Sentenza n. 5530 del 6.3.2017, che riguarda una sanzione erogata in seguita all’accertamento, tramite tutor autostradale, della violazione di cui all’art. 142 C.d.S. (“Limiti di velocità”).

Nel caso in cui l’automobilista ricorra in Tribunale, sostenendo di non aver ricevuto il citato avviso, sarà poi responsabilità dell’amministrazione dare prova della presenza del segnale, ad esempio con fotografie della segnaletica stradale. In mancanza di prove non è sufficiente sostenere che i cartelli sono presenti perché “tutti sanno che sono presenti”. La Sentenza citata si occupa anche di questo aspetto, concludendo che su una strada dedicata al traffico non locale e ad alta frequentazione, come ad esempio un’autostrada, non si può dare per scontata la nozione relativa alla presenza dei cartelli.

In assenza di prove documentali e sicure, il verbale è da considerarsi nullo.

Consulta la Sentenza n. 5530 del 6.3.2017, Corte di Cassazione


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