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Corte Costituzionale: il bollo si paga anche sullÂ’auto sottoposta a fermo amministrativo
Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 47/2017 depositata il 2 marzo, legittimando le leggi regionali di Toscana e Emilia Romagna

Nell’affrontare due questioni della medesima natura, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Regione Toscana, la Corte Costituzionale stabilisce che è legittimo richiedere il pagamento del bollo auto anche nel caso in cui questa si sottoposta a fermo amministrativo.

Questa la norma contestata, «La trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica non esplica effetti ai fini della interruzione e sospensione dell’obbligo tributario». I motivi di ricorso ruotano intorno a una simile norma, relativa alla Regione Marche, di cui già è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale: “la disposizione del fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati non esenta dall’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale”.

A salvare i provvedimenti presi da Emilia-Romagna e Toscana interviene la diversa interpretazione data al “fermo amministrativo”. L’art. 214 del C.d.S. ne definisce, infatti, la natura di sanzione accessoria. Questa scatta in presenza di gravi violazioni al Codice. Il fermo fiscale, individuato nelle norme in questione, ha diversa natura ed è stato introdotto solo il 31 dicembre 1996, con il Dl n.669. Questo tipo di provvedimento è una sorta di garanzia, con la quale l’ente pubblico si tutela nei confronti del cittadino moroso e del credito che deve riscuotere. A questo non possono riferirsi le consuete norme di esenzione, introdotte dal D.l. n. 953 del 1982.

La sua applicazione inoltre  non prevede la sottrazione materiale della vettura, che resta a disposizione del proprietario benché ne venga vietato l’utilizzo. Si tratta, in sostanza, di una misura cautelativa provvisoria, con effetti indiretti di conservazione della garanzia patrimoniale, che l’agente incaricato della riscossione di crediti di enti pubblici può adottare in alternativa alla immediata attivazione delle procedure esecutive, allo scopo di indurre il debitore ad un adempimento spontaneo, che gli consenta di ottenere la rimozione del fermo.  

È evidente quindi che l’esenzione del tributo non si pone in contrasto con il D.l. del 1982, anzi ne sposa l’orientamento che vuole quel tributo correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo.

Corte Costituzionale, sent. n. 47 del 2.3.2017


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