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Revoca della patente di guida: il MIT pubblica una nuova circolare per fare chiarezza
Alla Circolare prot.1791 sono allegate due Sentenze, una dal tribunale di Sondrio e una dal tribunale di Siena, che chiariscono in particolare i termini di decorrenza previsti di cui allÂ’art.219, c.3.ter

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti interviene con una nuova circolare in merito al tema della revoca della patente di guida. In particolare l’art.219, c.3-ter, stabilisce che nei casi in cui la misura sia disposta per violazioni dell’art.186, 186-bis e 187 (guida sotto l’influenza dell’alcol o sotto effetto di stupefacenti) non è possibile conseguire nuovamente la patente entro tre anni dal dall’accertamento del reato.

Il tempo di attesa previsto decorre dal passaggio in giudicato della pronuncia giudiziale. Scrivono infatti i giudici di Sondrio:

“un reato può dirsi definitivamente accertato solo allorquando la pronuncia giudiziale che ne ha accertato la sussistenza acquisti efficacia di giudicato”, e ancora “poiché prima che intervenga il giudicato non vi è revoca della patente, e poiché prima che intervenga la revoca della patente non vi è necessità di conseguirne una nuova, coerenza impone che il decorso del termine per il conseguimento della nuova patente presupponga il passaggio in giudicato della pronuncia di condanna”.

La Sentenza del tribunale di Siena sposa tale orientamento: il termine per il decorrere dei tre anni dalla data di accertamento del reato decorre dal passaggio in giudicato, anche per i motivi che sottendono a tale misura. Lo scopo di questa sospensione temporale è quello di impedire che un soggetto pericoloso (per sé e per gli altri) si metta alla guida e conseguentemente di dare al soggetto il tempo per conseguire una piena riabilitazione sociale.

Sul tema del computo del presofferto il Ministero dell’Interno ha precisato, con la nota prot. 0016938 del 7.11.2016, che una riduzione del periodo di divieto è in contrasto con le finalità dissuasive della norma, che mira ad aggravare gli effetti della revoca della patente. Impossibile, quindi, riconoscere il periodo precedente al passaggio in giudicato del reato, che resta il termine di riferimento per il conteggio dei tre anni previsti dall’art. 219, c.3-ter.

Consulta la circolare prot.1791 del 24.1.2017, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti


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