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Guida in stato di ebbrezza: rifiutare il consenso informato prima dellÂ’esame del sangue equivale a rifiutare lÂ’accertamento
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 9391 del 27.2.2017, esamina il caso di un uomo che a seguito di un sinistro è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Sul posto, rifiuta di firmare il consenso informato all’accertamento del tasso alcolemico

Rimane coinvolto in un sinistro stradale mentre è alla guida di un autocarro. Gli agenti lo accompagnano in ospedale dove l’uomo rifiuta di fornire il consenso informato, necessario allo svolgimento del test del tasso alcoolemico. Il ricorso esaminato dalla Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 9391 del 27.2.2017, riguarda proprio questo fatto: rifiutare il consenso informato equivale a rifiutare di sottoporsi all’alcoltest?

Sì, secondo i giudici. Omettendo di firmare il consenso si ottiene di impedire l’accertamento etilometrico, rendendo evidente il rapporto fra i due atti che ne configura l’equivalenza. Vengono così confermati reato e condanna.

Intervenendo nel merito la corte ricorda che “l’accertamento presso una struttura sanitaria prevede sempre un sub-procedimento amministrativo nell’ambito del quale si colloca il consenso informato, senza il quale non si può ulteriormente procedere con gli accertamenti previsti dall’art. 186, comma 5, cod. strada, con la conseguenza che l’interruzione del procedimento assume inevitabile rilevanza penale come rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcoolemico”.

Corte di Cassazione, Sentenza n. 9391 del 27.2.2017


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