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Polizia Locale - Il fondo per il lavoro straordinario non può essere incrementato dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

La Corte dei Conti, sezione delle autonomie, con deliberazione n. 5/2019  si è pronunciata in merito alla richiesta di parere che il Sindaco del Comune di Milano ha rivolto alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia riguardo alla possibilità di destinare al fondo per il lavoro straordinario del personale addetto ai servizi di polizia locale parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni al Codice della strada ai sensi dell?art. 208 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 La Corte dei Conti ha enunciato i seguenti principi di diritto: «La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del Codice della strada, che gli enti possono destinare, ai sensi dell?art. 208 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, al ?Fondo risorse decentrate? per gli incentivi monetari da corrispondere al personale della polizia locale impegnato in progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, non può essere utilizzata ad integrazione del fondo per il lavoro straordinario». «I predetti proventi sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall?art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ad eccezione della quota eccedente le riscossioni dell?esercizio precedente per la parte eventualmente confluita, in aumento, nel ?Fondo risorse decentrate? e destinata all?incentivazione di specifiche unità di personale di polizia locale effettivamente impegnate, nell?ambito dei suddetti progetti, in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro». «Ai fini del rispetto dell?art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, l?ammontare del fondo per il lavoro straordinario non può essere maggiorato della percentuale di aumento derivante dai rinnovi contrattuali allo scopo di rendere omogenee le basi di riferimento temporale applicabili a ciascuna delle componenti del trattamento economico accessorio soggetta al medesimo vincolo di spesa».

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