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Se la strada privata è utilizzata per il pubblico transito il comune deve curarne la manutenzione
Lo ricorda la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 3216 del 7 febbraio 2017, riguardante il caso di un pedone caduto a causa della strada dissestata

La Corte di Cassazione ricorda che la manutenzione delle strade private ad uso pubblico è responsabilità della pubblica amministrazione. Il caso in esame è quello di un pedone che ha riportato lesioni a causa di una strada dissestata.

Nonostante l’evento sia accaduto su una proprietà privata, e non comunale, è l’amministrazione a dover risarcire i danni. Questo perché “è in colpa la pubblica amministrazione la quale né provveda alla manutenzione o messa in sicurezza della aree, anche di proprietà privata, latistanti le vie pubbliche, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada”. È la destinazione d'uso del tratto a rilevare nella fattispecie, più che la sua proprietà.

Quindi, dal momento in cui il Comune permette alla collettività di utilizzare un’area privata per il pubblico transito, se ne prende in carico anche l’onere di manutenzione. Ciò significa che ha l’obbligo di accertare che la manutenzione non sia trascurata e che, anzi, venga regolarmente eseguita.

Consulta l’ordinanza n. 3216, 7 febbraio 2017, Corte di Cassazione 


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