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ARAN: è possibile riconoscere i permessi di studio al lavoratore che tenta di conseguire il dottorato di ricerca?
LÂ’ARAN pubblica un nuovo Orientamento Applicativo, n. RAL_1911 del 9.2.2017 facendo chiarimento sul tema dei permessi per motivi di studio

L’Orientamento Applicativo che presentiamo oggi riguarda i permessi di studio, in particolare per quei dipendenti che affrontano il percorso per conseguire il dottorato di ricerca: “alla luce delle modifiche recate dalla legge  30.12.2010 n.240 alla legge n. 476/1984, in materia di dottorato di ricerca,  è possibile riconoscere i permessi per motivi di studio anche al lavoratore ammesso a corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca?” L’ARAN ritiene opportune le seguenti precisazioni: per la partecipazione al dottorato era prevista l’aspettativa di cui all’art. 12/2000 del CCNL. Questa disciplina di indubbio favore per il lavoratore deve essere rivisitata alla luce delle modifiche introdotte dall’art.19 della Legge n.240/10.

Riassumendo: il dipendente pubblico dottorando è collocato in congedo straordinario, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione, a meno che non abbia già conseguito il medesimo titolo o che abbia già beneficiato dell’aspettativa per essere stati iscritti al dottorato almeno un anno.

Conseguentemente alle limitazioni riportate, si ritiene che, attualmente, anche il dipendente pubblico ammesso ai corsi di dottorato possa richiedere la fruizione dei permessi per il diritto allo studio (art.15/2000 CCNL). L’ARAN coglie l’occasione per ricordare che i permessi per il diritto allo studio competono esclusivamente per la partecipazione alle lezioni o per sostenere gli esami relativi al corso di studio (non per la loro preparazione).

Consulta l’Orientamento Applicativo ARAN n. RAL_1911 del 9.2.2017


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