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Veranda, gazebo e pergolato: quando è necessaria l’autorizzazione del comune?
Muovendo dalla Sentenza n. 306 del 25.01.2017, riguardante un caso di ricorso a unÂ’ingiunzione di demolizione, cerchiamo di fare un poÂ’ di chiarezza fra quali di queste strutture necessitino del permesso di costruire e quali siano realizzabili in autonomia

Il caso è dei più tipici. La ricorrente impugna un’ordinanza di demolizione emessa a riguardo di una copertura e chiusura perimetrale di un pergolato con teli plastificati, rispetto alla quale sostiene di aver presentato la prevista SCIA al comune. Il TAR ha già provveduto al respingimento del ricorso in quanto l’intervento edilizio “per come realizzato, riflette esigenze non di carattere meramente temporaneo”. L’istanza giunge ora in Consiglio di Stato.

Prima di procedere con argomentazioni e sentenza il Consiglio fa una breve descrizione dell’opera, realizzata “in aderenza ad un preesistente immobile, una struttura con 3 pilastri verticali in muratura, travi portanti della copertura in legno, copertura in materiale plastico, fissata con chiodi alle travi di legno, e pareti esterne in materiale plastico amovibile, con una porta di accesso”.

Per l’erezione di quanto sopra descritto non è stata presentata, ricostruiscono i giudici, alcuna SCIA, né è stata richiesto il consenso dell’amministrazione. La SCIA presentata riguarderebbe altri lavori svolti nel medesimo contesto (pavimentazione e un ampio pergolato esterno).

Quali strutture necessitano del permesso di costruire?

Il Consiglio di Stato ricorda che per quanto riguarda alcuni tipi di opere edilizie di limitata consistenza e di limitato impatto sul territorio non è sempre facile capire quando fare riferimento all’edilizia libera e quando all’edilizia non libera (per la quale quindi è richiesta una comunicazione al Comune o un permesso di costruire).

Cerchiamo di fare un po’ di ordine e fornire qualche risposta.

Gazebo: il punto fondamentale è la destinazione d’uso dell’opera

Il Gazebo ha alcune caratteristiche tipiche:

Nonostante la presunta leggerezza e il suo carattere di struttura temporanea, il discrimine fondamentale è la finalità per la quale è eretta la struttura. Se è temporanea (come nel caso di un evento pubblico all’aperto) il gazebo non necessita di alcun permesso, se al contrario la destinazione d’uso è permanente, o il gazebo è tale da soddisfare un’esigenza non temporanea o ancora l’opera viene riposizionata con cadenza stagionale il gazebo va considerato “nuova costruzione” e di conseguenza necessita della licenza edilizia.

Pergolato: di norma è sufficiente una SCIA

Il pergolato è una struttura di norma aperta su tre lati e nella parte superiore, realizzata a fini ornamentali e di protezione solare.

Questo tipo di struttura di norma non necessita di permessi edilizi. Sarà sufficiente al proprietario presentare l’apposita SCIA di inizio lavori.

Questo a patto che la struttura sia facilmente rimovibile e priva di fondamenta. Nel momento in cui questa venga invece coperta con una struttura pesante, di qualsiasi materiale, bisogna fare riferimento alle regole delle tettoie, essendo le due strutture molto simili.

Veranda: è sempre necessario richiedere l’autorizzazione

Innanzitutto riportiamo la definizione (secondo l’art. 4, comma 1-sexies, D.P.R. 6.6.2001, n. 380) di cosa sia una veranda: “Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili».

Il tipo di struttura sopra descritto comporta un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma e per questo necessita del permesso di costruire (qualsiasi sia la destinazione d’uso e qualsiasi siano i materiali utilizzati).

L’esito del dibattimento: la struttura è salva in quanto assimilabile a una pergotenda

Il Consiglio, dopo aver ricordato la distinzione sopra esposta, rileva che la struttura oggetto del contendere è assimilabile a una pergotenda, un arredo esterno di piccole dimensioni ed è immediatamente rimovibile, non necessitante del permesso di costruire, costituita in gran parte da teli e tendaggi.

La presenza di parti meno facilmente amovibili (le colonne e le travi in legno) non giustifica comunque l’ordinanza di demolizione che riguarda l’intera struttura.

Consulta la Sentenza n. 306, 25.01.2017, Consiglio di Stato


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