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Prelievo ematico ospedaliero in caso di guida in stato di ebbrezza
Torniamo su un caso di guida in stato di ebbrezza per fornire ulteriori chiarimenti in merito all’utilizzabilità del prelievo ematico effettuato dai medici del pronto soccorso, sfruttando a tal fine la Sentenza n. 4234 del 30.1.2017

La sentenza citata in occhiello riguarda un caso di guida in stato di ebbrezza in merito al quale non è stato possibile utilizzare il prelievo del sangue effettuato in ospedale. Il motivo è che questo non è stato eseguito per ragioni diagnostiche e nell’ambito di un protocollo ospedaliero, ma su richiesta della Polizia Giudiziaria.
Il Procuratore della Repubblica propone ricorso in Cassazione contro l’assolvimento dell’imputata, sostenendo che ai fini dell’utilizzabilità dell’esame effettuato rileva esclusivamente il dissenso espresso del soggetto (fermo restando l’obbligo di dare l’avviso della facoltà di essere assistita da un avvocato). Non sarebbe necessario dunque l’esplicito consenso a procedere con l’esame.

Il parere della corte: il ricorso è accolto

I giudici nel procedere all’accoglimento del ricorso ricordano che in tema di accertamento ematico ematico utilizzabile per la dimostrazione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, possono verificarsi due distinte situazioni:

Proprio alla luce del secondo principio sopra elencato, la sentenza dev’essere annullata e inviata nuovamente alla Corte di Appello per essere riesaminata. Non c’è infatti traccia, negli atti, di un dissenso espresso all’esame dato dall’imputata, né risulta che gli agenti abbiano omesso di dare il previsto avviso della facoltà di farsi assistere da un avvocato.

Consulta la Sentenza n. 30.01.2017, n. 4234, Corte di Cassazione


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