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Cronotachigrafi: il MIT pubblica una nuova circolare riguardante disposizioni esplicative riguardo ai corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato la Circolare prot. 2720 del 13.2.2017, riguardante disposizioni esplicative ed attuative del Decreto dirigenziale n. 215 del 12.12.2016

La normativa comunitaria riguardante i tempi di guida e riposo dei conducenti, che riporta anche le caratteristiche e le corrette modalità d'uso dei cronotachigrafi, stabilisce che le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni dei conducenti. In particolare, l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 561/2006, prevede per le imprese di trasporto l’onere di formare i propri conducenti, fornendo loro le istruzioni necessarie al rispetto delle disposizioni comunitarie.
Il Decreto Dirigenziale citato in oggetto della circolare prot. 2720 ha previsto precise regole per l’erogazione dei corsi di formazione necessari a garantire quanto sopra, in modo da uniformarli e certificarli su tutto il territorio nazionale. Queste vengono riprese e ulteriormente chiarite grazie al nuovo documento.

La formazione dei conducenti è obbligatoria?

Il decreto n. 215 del 12.12.2016 non rende obbligatorio l’avviamento alla formazione dei dipendenti e l’assenza di essa non costituisce pretesto per un’eventuale sanzione. Inoltre il principio di responsabilità non può applicarsi alle imprese che possono dimostrare di avere adempiuto a tutte le prescrizioni previste dai Regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014.

Come comportarsi nel caso in cui una società commetta molteplici infrazioni in materia di cronotachigrafi e risulti impossibile indicare sul verbale un singolo luogo di violazione? Clicca qui per scorprilo

Soggetti destinatari, erogatori, sedi dei corsi di formazione e altre informazioni

Destinatari dei corsi di formazione

La circolare fornisce precise indicazioni riguardo ai destinatari dei corsi di formazione: “i conducenti che prestano il loro servizio – a qualsiasi titolo ed in forza di qualsiasi contratto di lavoro, ivi compresi i contratti per prestazioni saltuarie, discontinue, temporanee o a chiamata – in favore di imprese che operano utilizzando veicoli assoggettati all’obbligo di installazione del tachigrafo”.
In sostanza il conducente è chiunque sia addetto alla guida di un veicolo anche per poco tempo, o che si trovi a bordo del veicolo con la mansione, al bisogno, di guidarlo. L’unica eccezione possibile riguarda le persone fisiche che si trovano alla guida di un veicolo e che abbiano ruoli dirigenziali all’interno dell’azienda: “Vale, in tali casi, il principio del ne bis in idem e cioè che il trasgressore non possa essere giudicato e sanzionato due volte per un’unica infrazione”. Vale a dire che non si può rispondere sia un qualità di conducente che in qualità di dirigente della stessa infrazione.

Soggetti erogatori dei corsi di formazione

Il Decreto citato individua già i soggetti idonei e i prerequisiti richiesti. La circolare chiarisce che i corsi possono essere erogati da:

Sedi e durata dei corsi

Il corso dovrà avere una durata minima di 8 ore, ma è lasciata libertà di dedicarvi una maggiore quantità di tempo. Questo potrà essere diviso in più moduli, della almeno di 2 ore, da somministrare su diverse giornate. Per il corso potranno essere utilizzati cronotachigrafi reali o loro simulazioni informatiche.
La sede verrà decisa dal soggetto erogatore e comunicata ad inizio corso secondo le modalità indicate in circolare.

Consulta la circolare prot. 2720 del 13.2.2017


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