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Applicazione del divieto di circolazione dei veicoli immatricolati all’estero
Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha risposto al question time al Senato sulle disposizioni applicative del divieto di circolazione con veicoli immatricolati all'estero per i residenti in Italia. (continua)

Il ministro dell?Interno Matteo Salvini ha risposto al question time al Senato sulle disposizioni applicative del divieto di circolazione con veicoli immatricolati all'estero per i residenti in Italia.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 151-BIS DEL REGOLAMENTO

Interrogazione sulle disposizioni del Ministero dell'interno applicative del divieto di circolazione con veicoli immatricolati all'estero per i residenti in Italia

Unterberger, Steger, Durnwalder, Laniece. - Al Ministro dell'interno - Premesso che: salvo limitate eccezioni, il nuovo comma 1-bis dell'articolo 93 del codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992), come novellato dall'articolo 29-bis del decreto-legge n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018, ha introdotto il divieto di circolazione per i veicoli immatricolati all'estero e in disponibilità di soggetti che abbiano stabilito la propria residenza in Italia da più di 60 giorni: la residenza anagrafica del conducente, quale risulta dai documenti di identità, è quindi il presupposto per l'applicazione del divieto; per i cittadini europei, in alternativa alla residenza anagrafica, la circolare n. 245/2019 del Ministero dell'interno ha inspiegabilmente previsto che si possa tenere conto anche della "residenza normale", ai sensi dell'articolo 118-bis del codice della strada, laddove per "residenza normale" in Italia si intende "il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali o professionali" e altresì "il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in un altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente"; peraltro, la definizione di "residenza normale", che è il presupposto utilizzato con riferimento alla sanzionabilità dei lavoratori stagionali, inserita nel codice della strada dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2001, in attuazione della direttiva 2006/126/CE, dovrebbe applicarsi, in senso favorevole e allo scopo del riconoscimento reciproco tra Stati membri UE, unicamente ai fini del rilascio di una patente di guida, essendo la circolare n. 245/2019 che estende il presupposto previsto dalla direttiva all'applicazione del divieto di cui all'articolo 93, comma 1-bis, del codice della strada, indicandolo pure come discrezionale; per i casi di violazione, oltre ad una sanzione pecuniaria da 712 a 2.848 euro, è prevista altresì la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, nonché, in caso di mancata immatricolazione in Italia entro 180 giorni o di mancata richiesta del foglio di via per condurre il veicolo oltre i transiti di confine, la confisca amministrativa dello stesso; le autorità competenti, in attuazione della suddetta circolare e, in particolare, dell'interpretazione del concetto di "residenza normale" come luogo di dimora abituale per interessi personali o professionali, considerano ricompresi nel divieto e, quindi, sanzionabili anche i lavoratori stranieri "stagionali" (quelli, ad esempio, del settore alberghiero) che abbiano contratti di lavoro con aziende o società italiane di durata superiore a 60 giorni, i quali ad avviso degli interroganti e secondo il dettato della norma, non dovrebbero essere ricompresi nel divieto, in quanto non residenti in Italia; per forza di cose, l'introduzione del divieto interessa, in particolare, le regioni situate nelle zone di confine, tra cui la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dove il rischio di incorrere in sanzioni è più diffuso e dove, quindi, gli effetti negativi connessi all'applicazione della norma sono maggiormente avvertiti dai cittadini, specie con riferimento al mercato del lavoro, posto che le imprese aventi sede in questi territori lamentano difficoltà nel reperire personale da destinare alle attività stagionali che, da sempre, interessano in particolare i lavoratori transfrontalieri; sebbene l'intento del legislatore fosse quello di contrastare una pratica largamente diffusa, quella cioè della "esterovestizione dei veicoli" a fini evasivi, per effetto dell'entrata in vigore del citato comma 1-bis (salvo limitate eccezioni, alcune delle quali costituiscono al contrario i casi più diffusi di evasione) attualmente risultano incomprensibilmente ricompresi nell'ambito di applicazione del divieto, oltre ai lavoratori stagionali, anche altri soggetti e fattispecie del tutto estranei alle condotte ritenute lesive dal legislatore, quali ad esempio la guida del veicolo di proprietà di un parente o di un amico residente all'estero e che si trovi occasionalmente in vacanza in Italia o anche, come viene segnalato dalla "Croce Bianca" di Bolzano, la guida da parte di dipendenti di associazioni territoriali di soccorso per il rimpatrio di veicoli esteri appartenenti a soci stranieri infortunati o affetti da gravi malattie o, infine, la guida di veicoli con targa estera da parte degli addetti ai parcheggi degli alberghi fino alle aree destinate alla sosta riservata ai veicoli di proprietà dei clienti; considerato altresì che da diverso tempo ormai gli interroganti sono impegnati nell'attività di raccolta delle segnalazioni provenienti dai territori e, già in diverse occasioni, hanno provveduto a sottoporre agli uffici competenti, in sede di incontri informali anche presso lo stesso Ministero dell'interno, le problematiche sollevate e lamentate da cittadini e lavoratori e per le quali si auspica una soluzione adeguata e tempestiva, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, considerate le evidenti criticità connesse all'applicazione del divieto di circolazione dei veicoli immatricolati all'estero e derivanti anche dalla portata assai più ampia delle indicazioni operative contenute nella circolare n. 245/2019, non ritenga che sia necessario e improcrastinabile, innanzitutto, un intervento correttivo da parte del Ministero, finalizzato ad escludere l'applicazione del concetto di "residenza normale" ai lavoratori stranieri con contratto di lavoro a tempo determinato in Italia e, quindi, a far sì che i lavoratori stagionali non rientrino nell'ambito di applicazione del divieto, e se non ritenga altresì opportuno un intervento legislativo ad hoc, all'interno del primo provvedimento utile, affinché siano definitivamente esclusi anche tutti i soggetti e le categorie attualmente e inspiegabilmente coinvolti, ma soprattutto ingiustamente sanzionati, i quali nulla hanno a che vedere con i reali destinatari della norma, cioè i "furbi" intenzionati ad eludere gli obblighi assicurativi e fiscali in Italia.

 

SALVINI, vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno. Signor Presidente, onorevoli senatori, ringrazio anzitutto l'onorevole interrogante.

È evidente che le modifiche apportate all'articolo 93 del codice della strada nello scorso dicembre, in occasione della conversione in legge del cosiddetto decreto sicurezza, non volevano punire gli autisti della Croce Bianca o i camerieri degli alberghi di confine - mi sembra evidente - ma avevano e hanno l'obiettivo di contrastare il fenomeno della cosiddetta esterovestizione, ossia la circolazione di autoveicoli con targa estera nel territorio nazionale, al solo fine di eludere gli obblighi assicurativi e fiscali, nonché di evitare l'applicazione delle sanzioni del codice della strada (ciò è accaduto in migliaia di casi).

Il divieto cui ho fatto riferimento è temperato da alcune eccezioni esplicitamente previste. Si tratta quindi di disposizioni importanti che, come riferito dagli stessi operatori di polizia, stanno già facendo registrare risultati positivi che sono certo nel tempo andranno a consolidarsi.

In ogni caso, visto che nessuna norma nasce perfetta e se dei problemi arrivano dal territorio e da quest'Assemblea è nostro dovere affrontarli, gli uffici del Ministero hanno già fornito indicazioni operative con circolare dello scorso gennaio, evidentemente non ancora sufficienti per limitare le controindicazioni di cui lei, onorevole senatrice interrogante, ha parlato.

La segnalata problematica dell'applicazione del divieto non solo ai cittadini comunitari, ma anche ai cosiddetti residenti normali (ossia quelli dimoranti nel territorio nazionale per almeno centottantacinque giorni all'anno per interessi professionali o personali) potrà essere superata in via amministrativa, precisando l'esclusione dei cittadini comunitari residenti all'estero dal campo d'applicazione del divieto di circolazione e la facoltà per gli stessi di circolare sul territorio nazionale con targa estera per la durata massima di un anno.

Quanto alla situazione dei lavoratori stagionali stranieri - cui lei, onorevole interrogante, ha fatto riferimento - che potrebbero incorrere nel divieto di circolazione in ragione della natura potenzialmente pluriennale dell'attività lavorativa, invece, stiamo già valutando diverse possibili soluzioni che, come ricordava, dovranno trovare ingresso nell'ordinamento con un provvedimento normativo. Una soluzione richiede quindi una circolare, mentre l'altra un provvedimento normativo.

Posso infine assicurare che le criticità segnalate ed emerse nella fase di prima applicazione della normativa sono adeguatamente affrontate in modo da salvaguardare le poche, ma evidenti situazioni meritevoli di uno specifico trattamento derogatorio, fermo restando l'obiettivo di colpire le migliaia di condotte elusive degli obblighi di legge.

In conclusione, senatrice Unterberger, la ringrazio e le assicuro che siamo assolutamente a disposizione per risolvere i residuali problemi segnalati, visto che adottiamo i decreti per semplificare la vita alle persone perbene e complicarla ai furbetti e alle persone permale.


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