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Disturbo della quiete pubblica: è sufficiente non impedire il latrato di un cane per commettere reato penale
La Corte di Cassazione, in Sentenza n. 5613/17 del 7.02.2017, esamina un caso di ricorso a una condanna per disturbo della quiete pubblica. È sufficiente l’abbaiare di un cane per essere colpevoli? Sì, a certe condizioni

Torniamo a occuparci di un caso di disturbo della quiete pubblica. Dopo aver trattato, qualche settimana fa, della distinzione fra i cc 1 e 2 dell'art. 659 C.P., in relazione a un società di formazione un po’ troppo rumorosa, oggi parliamo di animali e in particolare di cani. Può bastare il loro latrato per configurare il reato ex Art. 659 Codice Penale? Sì, stando a quanto si legge nella sentenza citata.  

Il rumore deve essere tale da disturbare un numero indeterminato di persone

Il requisito fondamentale per la configurazione del reato riguarda il numero di persone disturbate. Qualora gli unici a lamentarsi siano i vicini, al piano di sopra e al piano di sotto, l’illecito è civile e si potrà ottenere tutt’al più un risarcimento. Nel momento in cui il rumore risulti idoneo (attenzione idoneo, parliamo quindi di un pericolo anche potenziale) a disturbare un numero indeterminato di l’illecito è invece di natura penale: “l'affermazione di responsabilità per la fattispecie de qua non implica, attesa la natura di reato di pericolo presunto, la prova dell'effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato”.

Inoltre non è necessaria alcuna perizia o consulenza tecnica per dimostrare l’idoneità di cui sopra, ma il giudice può utilizzare prove di diversa natura, come le testimonianze e le descrizioni dei rumori che provocano il disturbo. In questo caso i latrati, descritti come frequenti, percepibili giorno e notte e tanto forti da disturbare il sonno, sono sicuramente abbastanza per provare la responsabilità penale della padrona che non impedisce ai cani di emetterli.

È opportuno citare un altro nostro articolo (http://www.polnews.it/pf/articolo/42907) in cui trattavamo di un caso di sequestro preventivo di un cane. Il tema era la reiterazione del reato di disturbo che quindi, oltre ad avere conseguenze penali, può anche consentire all’autorità di separarci dal nostro animale.

Consulta la Sentenza n. 5613 del 7.2.2017, Corte di  Cassazione


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