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CED Viminale - Accesso anche al personale dei Corpi e servizi di polizia municipale
Pubblichiamo il Parere del Garante per la protezione dei dati personali sulla nuova versione dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento concernentela disciplina delle procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e  delle informazioni registrati nel Centro elaborazione dati. Il Garante per la privacy ha espresso parere favorevole sulla bozza di decreto, predisposta dal Ministero dell’Interno, per la gestione del Centro elaborazione dati interforze (Ced) del Dipartimento della pubblica sicurezza. Sono state però richieste alcune modifiche per rendere la banca dati pienamente compatibile con la direttiva europea relativa al trattamento dei dati personali per finalità di polizia, nonché con la normativa italiana in materia. (continua)

Pubblichiamo il Parere del Garante per la protezione dei dati personali sulla nuova versione dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento concernentela disciplina delle procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e  delle informazioni registrati nel Centro elaborazione dati. Il Garante per la privacy ha espresso parere favorevole sulla bozza di decreto, predisposta dal Ministero dell?Interno, per la gestione del Centro elaborazione dati interforze (Ced) del Dipartimento della pubblica sicurezza. Sono state però richieste alcune modifiche per rendere la banca dati pienamente compatibile con la direttiva europea relativa al trattamento dei dati personali per finalità di polizia, nonché con la normativa italiana in materia. La nuova versione dello schema si è resa necessaria al fine di aggiornare il provvedimento rispetto ai recenti sviluppi normativi in tema di protezione dei dati personali e, in particolare, alla disciplina introdotta dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, nonché a talune disposizioni del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, c.d. ?decreto sicurezza?), che ha introdotto l?accesso al Centro elaborazione dati interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza da parte del personale dei Corpi e servizi di polizia municipale, per verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio nei riguardi delle persone controllate. Nel suo parere, il Garante ha segnalato che particolare attenzione deve essere posta alla tutela dei diritti delle persone i cui dati sono registrati nel Ced, integrando le modalità previste per l?esercizio di tali diritti - ad esempio quello di rettifica dei dati o di cancellazione di quelli illegittimamente conservati - e le informazioni da rendere agli interessati stessi, come il tempo di conservazione dei dati e i soggetti anche extra-europei a cui possono essere comunicati. Ha quindi sottolineato che eventuali limitazioni possono essere previste soltanto in presenza di specifiche esigenze puntualmente individuate. Ad esempio, per non compromettere indagini o procedimenti giudiziari, per l?esecuzione di sanzioni penali, per proteggere la sicurezza pubblica o quella nazionale, per proteggere i diritti e le libertà altrui. L?Autorità ha inoltre ricordato che il ruolo di Responsabile per la protezione dei dati (Rpd, spesso conosciuto con il termine inglese Dpo) dovrà essere ricoperto da un soggetto che svolge le sue funzioni in maniera indipendente. Alcune novità importanti di cui tiene conto lo schema di decreto del ministero sono riferite a quelle introdotte dal cosiddetto ?decreto sicurezza? che, tra l?altro, consente l?accesso al Ced anche al personale dei Corpi e servizi di polizia municipale, per verificare eventuali provvedimenti nei confronti delle persone controllate. A tal proposito, il Garante ha chiesto di indicare nel testo chi ha il potere di autorizzare gli operatori - in particolare quelli delle capitanerie di porto e della polizia municipale - alla consultazione dei dati. Ha infine rimarcato che il personale incaricato dovrà essere individuato per iscritto e ricevere opportune istruzioni in merito alle modalità di trattamento dei dati del Ced.

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