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Gioco d'azzardo: senza autorizzazione è illecita qualsiasi attività organizzata che favorisca le scommesse
Lo ribadisce la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 4521 del 31.1.2017, con la quale viene respinto il ricorso di due esercenti responsabilità del reato di attività abusiva di scommesse

Proprio durante la bufera scatenata dalla bozza di accordo preparata dal Governo in vista della Conferenza Stato Regioni, che secondo alcune voci potrebbe portare a una proliferazione di mini Casinò aperti 24 ore su 24 in ogni parte d’Italia, arriva una sentenza della Cassazione in merito all’attività di scommesse e gioco d’azzardo.

A presentare ricorso in Cassazione sono due esercenti, condannati per attività abusiva di scommesse per via telematica su eventi sportivi nazionali ed esteri. Il punto di commercializzazione all’interno del quale veniva svolta l’attività sarebbe stato infatti sprovvisto della necessaria licenza di Pubblica Sicurezza e della relativa comunicazione al Ministero delle Telecomunicazioni.

Il reato di esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa

Il reato in questione risulta integrato da qualsiasi attività, comunque organizzata, attraverso la quale si eserciti senza autorizzazione o licenza ai sensi dell'art. 88 R. D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.), una funzione intermediatrice in favore di un gestore di scommesse, a nulla rilevando l'esistenza di abilitazione in capo al gestore stesso.

"La norma”, ricordano gli ermellini, “considera illecita, se non autorizzata, qualsiasi attività organizzata che comunque favorisca sia le attività di accettazione sia quelle di raccolta di scommesse, non vi è dubbio che coloro che sul territorio gestiscono i punti di commercializzazione debbono dotarsi di autorizzazione di pubblica sicurezza; e ciò sia che operino all'interno dell'impresa concessionaria sia che operino collaborando con essa sulla base di un accordo contrattuale".

Il gioco d’azzardo è una vera e propria piaga sociale in Italia, a causa della quale ogni anno vanno in fumo 95 miliardi di euro l’anno (per avere un’idea la cifra ammonta al 4,4% del Pil ed è il triplo di quanto viene speso per l’istruzione).

Consulta la Sentenza n. 4521 del 31.1.2017, Corte di Cassazione

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