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Accesso abusivo a sistema informatico: condannato l’agente di polizia giudiziaria che accede alla Banca Dati SDI per conto di un privato
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 3818 pubblicata il 25.1.2017, esamina il caso di un ricorso contro una condanna ai sensi dell’art. 315 ter Codice Penale, “accesso abusivo a un sistema informatico o telematico”

L’ipotesi dell’accusa è questa: l’imputato avrebbe effettuato l’accesso alla Banca Dati SDI delle forze di polizia su richiesta di un collega (che avrebbe agito da privato cittadino e non da Ufficiale di Polizia), che avrebbe richiesto notizie a riguardo di una terza persona per ragioni personali.

Il ricorrente lamenta in Cassazione, fra l’altro, che ai fini della configurabilità del reato previsto all’art. 615 C.P. sono irrilevanti gli scopi e le finalità che motivano l’accesso al sistema, mentre secondo il parere della difesa proprio questi punti sono stati sollevati dal giudice per motivare la condanna. In quanto ufficiale di Polizia Giudiziaria infatti, il presunto trasgressore è autorizzato a entrare e visionare i dati contenuti nel sistema, senza la necessità di permessi o autorizzazioni.  L’avvenuto accesso, quindi, non violerebbe alcuna norma, anche considerato che la banca dati non conteneva le informazioni richieste dal collega e, in quanto utente autorizzato, l’agente condannato era logicamente a conoscenza di questo fatto. Ne discende che non è possibile collegare logicamente l’accesso incriminato alla richiesta d’informazioni da parte del collega.

<h2>La decisione: l’autorizzazione all’accesso al sistema decade</h2>

Nonostante la previa autorizzazione all’accesso alla Banca Dati SDI, la Cassazione respinge il ricorso e conferma la condanna poiché <cite>“ un soggetto che sostanzialmente non può ritenersi autorizzato ad accedervi ed a permanervi sia allorquando violi i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema sia allorquando ponga in essere operazioni di natura ontologicamente diversa da quelle di cui egli è incaricato ed in relazione alle quali l'accesso era a lui consentito”</cite>.

Il soggetto è infatti ammesso al sistema solo a ben determinate condizioni che, in questo caso, non sono state rispettate. 

Consulta la Sentenza n. 3818, del 25.1.2017, Corte di Cassazione


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