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SCIA: legittimo l’ordine di cessazione di attività se non sono stati presentati i titoli amministrativi necessari
Il TAR del Lazio, con Sentenza n. 236/2017, esamina il caso di un ordine di immediata cessazione di attività di sala giochi e somministrazione di alimenti e bevande, giustificato della mancata comunicazione al Comune del subingresso di terzi all’interno dell’esercizio

Il caso esaminato è il seguente: un’associazione privata portava avanti un’attività di sala giochi e di somministrazione di alimenti e bevande senza aver presentato i titoli amministrativi necessari ai sensi dell’art. 86 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.).

Dopo l’avvenuta contestazione degli illeciti ad opera della Polizia Amministrativa, il Comune ha disposto l’immediata cessazione dell’attività, contro la quale il titolare ha mosso ricorso al TAR.

La decisione del tribunale: l’ordine di immediata cessazione è legittimo in assenza dei titoli necessari

L’art. 86 del R.D. 6 giugno 1931 impone che non possano esercitarsi senza “licenza sale pubbliche per bigliardi per altri giuochi leciti”, licenza che oggi è stata sostituite dalla SCIA. Non avendo il proprietario dell’attività in questione presentata la necessaria SCIAdi subingresso l’ordine di immediata cessazione di attività non può che essere confermato dal TAR regionale. Ciò anche alla luce del fatto che il titolare ha dato il via, all’interno del suo esercizio, alla somministrazione di alimenti e bevande senza però possedere i relativi titoli di assenso.

A poco è servito al ricorrente presentare al tribunale gli atti di cessione del ramo d’azienda, che riguardano solamente i rapporti fra privati e non rilevano nei confronti dell’Amministrazione.  Tanto premesso, il TAR del Lazio ha respinto il ricorso, confermando la cessazione dell’attività. 

TAR Lazio, Sentenza n. 236 del 9.1.2017


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